CESSIONE ED AFFITTO DI AZIENDA (ATTIVITÀ COMMERCIALE)
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Alcune informazioni di base
Si ritiene spesso che si possibile procedere alla c.d. “cessione della licenza”, ossia di quel provvedimento amministrativo con un imprenditore, individuale o societario, è autorizzato ad esercitare una attività economica (ad es.: bar, pizzeria, negozio di abbigliamento, commercio ambulante, ecc. ecc.). Invece, dal punto di vista giuridico, non è possibile cedere dette licenze, mentre è possibile effettuare una cessione dell’intera azienda o di un ramo di essa.
È evidente, dal punto di vista economico, che, per le piccolissime aziende (come ad es. quelle di commercio ambulante nei mercati rionali) il maggior bene aziendale è l’avviamento, e quindi il valore economico della licenza, ma, in ogni caso, ciò che si cede è l’intera azienda, ovvero l’intero ramo d’azienda, comprensivo dei beni strumentali (ad es: il registratore di cassa, le attrezzature per la vendita, le merci di magazzino, e così via). Si ricorda che in alcuni casi, determinati soggetti di diritto (ad es. le società a responsabilità limitata) non possono rendersi acquirenti di alcuni tipi di azienda.
Analogo discorso va compiuto per l’affitto di azienda (e così per lo scioglimento volontario del rapporto di affitto di azienda).
Va sottolineato che l’intervento del Notaio è reso necessario sia dalla necessità di consulenza per la corretta (anche dal punto di vista fiscale) redazione del contratto che dalla circostanza che le vicende di una azienda trovano pubblicità nel Registro delle Imprese: il Notaio costituisce in questi casi un filtro per la correttezza dei dati che divengono pubblici.
A differenza che per gli atti immobiliari, il Notaio non può compiere accertamenti sulla titolarità dell’azienda in capo al cedente o all’affittante, e del resto la pubblicità nel Registro delle Imprese non è probatoria circa la esistenza e la vigenza delle licenze eventualmente emergenti dalla visura presso detto Registro. È dunque importantissimo che il cessionario o l’affittuario, eventualmente con l’ausilio di un proprio consulente commerciale, si rechino al competente Comune per verificare l’esistenza, la validità e l’efficacia della licenza; è ad esempio possibile che un soggetto titolare di una licenza di commercio al pubblico in forma ambulante sia teoricamente titolare della stessa, ma abbia perso il diritto di esercitarla a causa di un certo numero di assenze.
Si suggerisce, inoltre, eventualmente con l’ausilio di un proprio consulente commerciale, di verificare i libri contabili aziendali, atteso che l’acquirente è responsabile per i debiti dell’azienda che risultano dalle scritture dell’azienda ceduta.
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Documenti anagrafici
Il Notaio è responsabile, sia penalmente che civilmente, con riferimento all’accertamento della identità delle parti, pertanto i documenti anagrafici da produrre non possono ridursi ad una mera carta d’identità; come insegna la Corte di Cassazione, per fare bene il suo mestiere il Notaio deve chiedere in originale almeno due documenti (muniti di foto) in corso di validità, nonchè il tesserino del codice fiscale o la tessera sanitaria di tutti coloro che intervengono all’atto.
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Altri documenti
Ancorchè il ruolo del Notaio per le cessioni di azienda sia diverso da quello che egli svolge per gli atti immobiliari, è comunque importante che il professionista possa svolgere il massimo dei controlli possibili e che dunque siano forniti allo studio tutti i più importanti documenti aziendali: copia di tutte le licenze, autorizzazioni, concessioni e così via di pertinenza dell’azienda, la copia dell’atto di acquisto della stessa, qualora il cedente se ne sia reso titolare in tal modo, un elenco dei beni mobili aziendali.
In caso di azienda comprendente beni immobili, occorreranno tutti i documenti indicati in questo sito per gli atti immobiliari (VAI ALLA SEZIONE ATTI IMMOBILIARI).
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I dati della cessione
È inoltre necessario fornire al Notaio i dati essenziali della cessione o dell’affitto di azienda.. È comunque opportuno che, anche in questa fase, i soci siano assistiti da un consulente commercialista, il quale potrà fungere da interfaccia col Notaio nella redazione di detti documenti. È invece vivamente sconsigliato produrre allo studio notarile atti di cessione o di affitto già redatti (anche se predisposti da un avvocato o da un commercialista), atteso che l’apparente vantaggio rappresentato dalla circostanza che il Notaio ha già un testo contenente i dati necessari diventa uno svantaggio a causa della necessità per il Notaio di controllare il testo, verificare che lo stesso non sia in contrasto con norme di legge e sia adeguato alle esigenze delle parti; in questi casi il lavoro del Notaio è maggiore, con inutile dispendio di tempo e denaro per le parti.
Tempi di espletamento della pratica
Di norma, una volta acquisiti tutti i documenti necessari (quelli sopra elencati ed eventuali ulteriori): occorrono 6/7 giorni lavorativi, nell'ambito dei quali il notaio provvede, con l’ausilio dei suoi collaboratori, a predisporre gli atti necessari. In caso di urgenza l’appuntamento può essere fissato anche nei due giorni successivo all’arrivo dei documenti.